Bollo moto storiche ventennali, confermata l’esenzione al 50%

Le moto storiche con età compresa tra i 20 e i 30 anni continueranno a beneficiare della riduzione del 50% del bollo, a condizione che siano regolarmente iscritte a un registro storico riconosciuto e che la loro storicità sia annotata sulla carta di circolazione.
La decisione del Senato
La conferma dell’agevolazione arriva dalle Commissioni Finanze e Lavoro del Senato, riunite congiuntamente per l’esame del Decreto Fiscale. Le Commissioni hanno stabilito il mantenimento della riduzione del 50% della tassa per i veicoli tra i venti e i trenta anni di età, iscrivibili ai registri storici. Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
La scelta va nella direzione di tutelare un settore da tempo sotto osservazione, quello dei veicoli ventennali e trentennali, interessato dall’agevolazione fiscale introdotta con l’articolo 63 della legge 342 del 2000 per i mezzi di interesse storico.
Il ruolo dei registri storici
I veicoli storici iscritti al Registro FMI, indipendentemente dalla loro età, sono considerati una testimonianza significativa della storia del motociclismo e dell’ingegno tecnico, e come tali meritano una forma di tutela che incentivi la corretta conservazione da parte dei proprietari.
Per quanto riguarda le moto tra i 20 e i 30 anni, il diritto alla riduzione del 50% della tassa di proprietà è subordinato a requisiti ben precisi:
- Iscrizione al Registro Storico FMI o ASI (per le auto anche ai registri FIAT, Storico Lancia, Alfa Romeo)
- Annotazione della storicità sulla carta di circolazione
La tassa ridotta resta comunque una tassa di proprietà, quindi dovuta a prescindere dall’effettivo utilizzo del veicolo su strada.
Moto oltre i 30 anni: esenzione e tassa di circolazione
Per le moto che hanno superato i 30 anni di età è prevista invece l’esenzione dal pagamento della tassa di proprietà. In questi casi il versamento è dovuto solo se il veicolo circola su strada pubblica, anche per un solo giorno all’anno.
In tal caso si applica una tassa forfettaria di circolazione pari a 10,33 euro. Questa disciplina è stabilita dalla normativa statale, che lascia comunque alle singole Regioni la possibilità di introdurre leggere variazioni sugli importi e sulle modalità di applicazione.